Art. 56
Valutazione della differenza di trattamento
In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione della differenza di trattamento
1. Al fine di valutare se gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’impresa soggetta a risoluzione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, gli Stati membri assicurano che una persona indipendente effettui quanto prima una valutazione dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell’.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 accerta:
a)
il trattamento che gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori o i pertinenti sistemi di garanzia delle assicurazioni avrebbero ricevuto se l’impresa soggetta a risoluzione interessata dall’azione o dalle azioni di risoluzione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’;
b)
il trattamento effettivo che azionisti, contraenti, beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori hanno ricevuto nell’ambito della risoluzione dell’impresa soggetta a risoluzione;
c)
l’eventuale differenza fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).
3. La valutazione:
a)
presuppone che l’impresa soggetta a risoluzione interessata dall’azione o dalle azioni di risoluzione sarebbe stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’;
b)
presuppone che l’azione o le azioni di risoluzione non erano state eseguite;
c)
tiene conto di una stima ragionevole sotto il profilo commerciale dei costi di sostituzione, comprese le commissioni di intermediazione e di chiusura, delle polizze già acquistate per le coorti appropriate dei contraenti al momento dell’adozione della decisione di cui all’;
d)
prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all’impresa soggetta a risoluzione.
4. L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare la metodologia di esecuzione della valutazione di cui al presente articolo, in particolare la metodologia di valutazione del trattamento che gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori avrebbero ricevuto se l’impresa soggetta a risoluzione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’ e la metodologia per la stima dei costi di sostituzione.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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