Art. 55
Trattamento di azionisti, contraenti, beneficiari, di coloro che vantano crediti di assicurazione e di altri creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento della svalutazione o conversione
In vigore dal 27 nov 2024
Trattamento di azionisti, contraenti, beneficiari, di coloro che vantano crediti di assicurazione e di altri creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento della svalutazione o conversione
1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione, tranne nelle situazioni descritte al paragrafo 2 del presente articolo, quando le autorità di risoluzione procedono a una cessione solo parziale di diritti, attività e passività dell’impresa soggetta a risoluzione, gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevano, a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l’impresa soggetta a risoluzione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’.
2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento della svalutazione o conversione, gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori i cui crediti sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari non subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’impresa soggetta a risoluzione fosse stata liquidata immediatamente con procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’.
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