Art. 54
Esercizio dei poteri di risoluzione
In vigore dal 27 nov 2024
Esercizio dei poteri di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano in grado di esercitare un controllo sull’impresa soggetta a risoluzione in modo da:
a)
fare funzionare e dirigere le attività e i servizi dell’impresa soggetta a risoluzione esercitando tutti i poteri dei suoi azionisti e dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza;
b)
gestirne e liquidarne le attività e i beni.
Il controllo previsto al primo comma può essere esercitato direttamente dall’autorità di risoluzione o indirettamente da uno o più soggetti da questa nominati. Gli Stati membri assicurano che i diritti di voto conferiti dalle azioni o da altri titoli di proprietà dell’impresa soggetta a risoluzione non possano essere esercitati durante il periodo della risoluzione.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, fatto salvo il diritto di impugnazione di cui all’, possano avviare un’azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conformemente alle competenze e alle procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull’impresa soggetta a risoluzione.
3. Le autorità di risoluzione decidono in ciascun caso particolare dell’opportunità di attuare l’azione di risoluzione servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione e dei principi generali che la disciplinano di cui all’, delle circostanze specifiche dell’impresa soggetta a risoluzione in questione e della necessità di agevolare un’efficace risoluzione in caso di gruppi transfrontalieri.
4. Le autorità di risoluzione non sono considerate amministratori ombra o amministratori di fatto ai sensi del diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:1:oj#art-54