Art. 54

Esercizio dei poteri di risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Esercizio dei poteri di risoluzione 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano in grado di esercitare un controllo sull’impresa soggetta a risoluzione in modo da: a) fare funzionare e dirigere le attività e i servizi dell’impresa soggetta a risoluzione esercitando tutti i poteri dei suoi azionisti e dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza; b) gestirne e liquidarne le attività e i beni. Il controllo previsto al primo comma può essere esercitato direttamente dall’autorità di risoluzione o indirettamente da uno o più soggetti da questa nominati. Gli Stati membri assicurano che i diritti di voto conferiti dalle azioni o da altri titoli di proprietà dell’impresa soggetta a risoluzione non possano essere esercitati durante il periodo della risoluzione. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, fatto salvo il diritto di impugnazione di cui all’, possano avviare un’azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conformemente alle competenze e alle procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull’impresa soggetta a risoluzione. 3.   Le autorità di risoluzione decidono in ciascun caso particolare dell’opportunità di attuare l’azione di risoluzione servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione e dei principi generali che la disciplinano di cui all’, delle circostanze specifiche dell’impresa soggetta a risoluzione in questione e della necessità di agevolare un’efficace risoluzione in caso di gruppi transfrontalieri. 4.   Le autorità di risoluzione non sono considerate amministratori ombra o amministratori di fatto ai sensi del diritto nazionale.
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