Art. 67
Approvazione ex ante delle autorità giudiziarie e diritti di impugnare le decisioni
In vigore dal 27 nov 2024
Approvazione ex ante delle autorità giudiziarie e diritti di impugnare le decisioni
1. Gli Stati membri possono imporre che una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi sia soggetta a un’approvazione ex ante delle autorità giudiziarie, posto che, per quanto concerne una decisione di adottare una misura di gestione della crisi conformemente al diritto nazionale, la procedura connessa alla domanda di approvazione e l’esame della domanda da parte del giudice siano eseguiti con urgenza.
2. Gli Stati membri prevedono nel diritto nazionale il diritto di impugnazione avverso una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una decisione di esercitare un potere diverso da una misura di gestione della crisi a norma della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone interessate da una decisione di adottare una misura di gestione della crisi abbiano il diritto di impugnazione avverso tale decisione.
Gli Stati membri assicurano che il ricorso avverso una misura di gestione della crisi sia celere e che i tribunali nazionali ricorrano alle valutazioni economiche dei fatti svolte dall’autorità di risoluzione quale base per la propria valutazione.
4. Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è soggetto alle disposizioni seguenti:
a)
la presentazione dell’impugnazione non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata;
b)
la decisione dell’autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che la sospensione dell’esecuzione sarebbe contraria all’interesse pubblico.
Ove ciò sia necessario per tutelare gli interessi dei terzi che hanno acquisito in buona fede azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione in virtù del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte di un’autorità di risoluzione, l’annullamento di una decisione di un’autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o transazioni conclusi dall’autorità di risoluzione interessata e basati sulla decisione annullata. In tal caso le misure correttive applicate a una decisione o azione indebita delle autorità di risoluzione sono limitate alla compensazione della perdita subita dal ricorrente in conseguenza della decisione o azione annullata.
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