Art. 4

Obblighi semplificati per talune imprese

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi semplificati per talune imprese 1.   In considerazione dell’impatto che il dissesto dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe produrre, a causa della natura della sua attività, della sua struttura azionaria, della sua forma giuridica, del suo profilo di rischio, delle sue dimensioni e del suo status giuridico, delle sue interconnessioni con altre imprese regolamentate o con il sistema finanziario in generale, dell’ambito e della complessità delle sue attività e del fatto che il suo dissesto e la sua successiva liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbero avere un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altre imprese, sui contraenti, sulle condizioni di finanziamento o sull’economia in generale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza e di risoluzione stabiliscano se a talune imprese di assicurazione o di riassicurazione e a taluni gruppi possono applicarsi obblighi semplificati per quanto riguarda: a) il contenuto e i particolari dei piani preventivi di risanamento previsti agli articoli da 5 a 8 e dei piani di risoluzione previsti agli articoli da 9 a 12; b) la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani preventivi di risanamento e i primi piani di risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che potrebbe essere inferiore a quella prevista all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 3; c) il contenuto e i particolari delle informazioni che le imprese devono fornire a norma dell’, paragrafo 6, all’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 1; d) il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli . 2.   Entro il 29 luglio 2027 l’EIOPA emana orientamenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare i criteri di cui al paragrafo 1, parte introduttiva, del presente articolo. 3.   Gli Stati membri impongono alle autorità di vigilanza o alle autorità di risoluzione, a seconda dei casi, di fornire all’EIOPA, su base annuale e per ciascuno Stato membro separatamente, tutte le seguenti informazioni: a) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e di gruppi soggetti a piani preventivi di risanamento e a piani di risoluzione a norma degli ; b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e di gruppi soggetti agli obblighi semplificati di cui al paragrafo 1; c) i dati quantitativi sull’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, parte introduttiva; d) una descrizione degli obblighi semplificati, rispetto a quelli completi, applicati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, parte introduttiva, nonché il volume dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e delle attività, misurati rispettivamente in percentuale del volume totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione degli Stati membri o di tutti i gruppi, a seconda dei casi. 4.   L’EIOPA pubblica, su base annuale e separatamente per ciascuno Stato membro, le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), unitamente a una valutazione di eventuali divergenze nell’attuazione del paragrafo 1 a livello nazionale.
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