Art. 3

Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti

In vigore dal 27 nov 2024
Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti 1.   Ciascuno Stato membro designa una o, in via eccezionale, più autorità di risoluzione abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione. 2.   Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o le autorità investite di poteri amministrativi pubblici. 3.   Qualora un’autorità di risoluzione sia incaricata di altre funzioni, comprese funzioni di vigilanza, sono adottate adeguate misure strutturali per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all’autorità di risoluzione a norma della presente direttiva e le funzioni di vigilanza o le altre funzioni, fatti salvi gli obblighi in materia di scambio di informazioni e cooperazione di cui al paragrafo 6. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure garantiscano un’effettiva indipendenza operativa, fondata anche su personale, linee gerarchiche e processi decisionali separati, della funzione di autorità di risoluzione rispetto alle funzioni di vigilanza o di altra natura svolte dalla stessa autorità. 4.   Gli obblighi di cui al paragrafo 3 non precludono: a) la convergenza delle linee gerarchiche al più alto livello o a livello di alta dirigenza di un’organizzazione che riunisce funzioni o autorità diverse; b) la condivisione di personale, a condizioni predefinite, tra la funzione di risoluzione e altre funzioni, ivi comprese le funzioni di vigilanza, per far fronte a carichi di lavoro temporaneamente elevati, o per consentire all’autorità di risoluzione di avvalersi delle competenze del personale condiviso. 5.   Le autorità di risoluzione adottano e rendono pubbliche le regole interne per prevenire i conflitti di interesse conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, comprese quelle che regolano il segreto d’ufficio e gli scambi d’informazioni fra le diverse aree funzionali. 6.   Gli Stati membri prevedono l’obbligo che le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e di risoluzione e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità collaborino strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l’autorità di risoluzione e l’autorità di vigilanza siano entità separate che nel caso in cui le funzioni siano svolte in seno alla stessa entità. 7.   Ciascuno Stato membro designa un singolo ministero quale ministero competente ai sensi della presente direttiva. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri ministeri interessati. 8.   Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro non è il ministero competente, essa informa il ministero competente delle decisioni adottate a norma della presente direttiva senza indebito ritardo e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, non attua decisioni aventi un impatto diretto sul bilancio senza aver ottenuto l’approvazione di tale ministero competente. 9.   Qualora uno Stato membro designi più autorità di risoluzione, esso comunica alla Commissione e all’EIOPA in maniera esauriente le motivazioni di tale scelta e ripartisce chiaramente le funzioni e le responsabilità tra le diverse autorità, assicura un adeguato coordinamento tra di esse e designa un’unica autorità quale autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri. 10.   Gli Stati membri comunicano all’EIOPA l’autorità o le autorità nazionali designate quali autorità di risoluzione e, ove pertinente, l’autorità di contatto, indicandone le rispettive funzioni e competenze specifiche. L’EIOPA pubblica l’elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto. 11.   Fatto salvo l’, gli Stati membri possono limitare la responsabilità dell’autorità di risoluzione, dell’autorità di vigilanza e del rispettivo personale in conformità del diritto nazionale per gli atti e le omissioni commessi nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi della presente direttiva.
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