Art. 7
Piani preventivi di risanamento di gruppo
In vigore dal 27 nov 2024
Piani preventivi di risanamento di gruppo
1. Gli Stati membri provvedono a che l’autorità di vigilanza del gruppo abbia il potere di esigere che l’impresa capogruppo di un gruppo predisponga e presenti all’autorità di vigilanza del gruppo un piano preventivo di risanamento di gruppo.
I piani preventivi di risanamento di gruppo consistono in un piano preventivo di risanamento per il gruppo guidato dall’impresa capogruppo. Il piano preventivo di risanamento di gruppo individua le misure correttive che potrebbe essere necessario attuare a livello dell’impresa capogruppo e a livello delle sue singole imprese figlie per ripristinare la loro situazione finanziaria qualora tale situazione si sia deteriorata in modo significativo.
L’autorità di vigilanza del gruppo impone l’obbligo di cui al primo comma sulla base dei criteri di cui all’, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi.
2. Il piano preventivo di risanamento di gruppo contiene misure correttive che mirano alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di una sua impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora essi si trovino in una situazione di stress, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ripristinare la situazione finanziaria del gruppo o dell’impresa in questione, tenendo altresì conto della situazione finanziaria degli altri soggetti del gruppo.
Il piano preventivo di risanamento di gruppo contiene misure per garantire il coordinamento e la coerenza delle misure proporzionate da adottare a livello del gruppo e dei soggetti del gruppo.
3. Il piano preventivo di risanamento di gruppo e qualunque piano predisposto per una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia è predisposto conformemente all’, paragrafi da 5 a 8, ed è aggiornato conformemente all’, paragrafo 4.
A norma dell’, paragrafo 8, terzo comma, sono messi in atto meccanismi adeguati per il monitoraggio periodico degli indicatori.
Il piano preventivo di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all’attuazione di misure correttive all’interno del gruppo, anche a livello dei singoli soggetti coperti dal piano, ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all’immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all’interno del gruppo.
4. Le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d), di predisporre e presentare piani preventivi di risanamento quando non esiste un piano preventivo di risanamento di gruppo.
5. Qualora l’autorità di vigilanza interessata ritenga che un soggetto non sia sufficientemente preso in considerazione dal piano preventivo di risanamento di gruppo alla luce della rilevanza del soggetto in questione nello Stato membro interessato e degli obblighi cui sono soggette imprese comparabili in tale Stato membro, l’autorità di vigilanza può richiedere all’autorità di vigilanza di gruppo, sulla base di un parere motivato, di imporre all’impresa capogruppo, o alla società di partecipazione assicurativa a capo del gruppo, di presentare un piano preventivo di risanamento di gruppo modificato che tenga conto delle preoccupazioni espresse dall’autorità di vigilanza interessata. Qualora sia stato presentato un piano preventivo di risanamento di gruppo modificato, e l’autorità di vigilanza interessata ritenga che tale piano modificato non risponda in misura sufficiente alle sue preoccupazioni, l’autorità di vigilanza può imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o ai soggetti interessati di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d), di predisporre e presentare un piano preventivo di risanamento. In tal caso, l’autorità di vigilanza trasmette all’autorità di vigilanza di gruppo un parere motivato ai fini di tale valutazione. Successivamente trasmette all’autorità di vigilanza di gruppo il piano preventivo di risanamento.
6. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti all’, l’autorità di vigilanza del gruppo trasmette i piani preventivi di risanamento di gruppo:
a)
all’EIOPA;
b)
alle autorità di vigilanza pertinenti che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE o vi partecipano;
c)
all’autorità di risoluzione a livello di gruppo;
d)
alle autorità di risoluzione delle imprese figlie;
e)
qualora il gruppo sia o faccia parte di un conglomerato finanziario, all’autorità di risoluzione pertinente designata a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE, e all’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto (40), del regolamento (UE) n. 575/2013.
7. L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del soggetto che predispone il piano preventivo di risanamento di gruppo di cui al paragrafo 1 o il piano preventivo di risanamento di cui al paragrafo 4 o 5 valuta e approva il piano interessato prima di sottoporlo al riesame dell’autorità di vigilanza del gruppo o dell’autorità di vigilanza, se del caso.
8. Nel redigere i piani preventivi di risanamento, un’impresa figlia nell’Unione può tenere conto di eventuali piani di gruppo in materia di risanamento preventivo redatti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o dalle imprese madri di paesi terzi di cui è un’impresa figlia, se del caso.
Storico versioni
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