Art. 62 · Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

Art. 62

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

In vigore dal 27 nov 2024
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento 1.   Gli Stati membri provvedono a che l’applicazione di uno strumento di risoluzione, non incida sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l’autorità di risoluzione: a) ceda a un altro soggetto una parte, ma non la totalità, delle attività, dei diritti o delle passività di un’impresa soggetta a risoluzione; b) eserciti i poteri accessori di cui all’ per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l’impresa soggetta a risoluzione è parte o per sostituire un ricevente come parte. 2.   La cessione, la cancellazione o la modifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono: a) revocare un ordine di trasferimento in violazione dell’ della direttiva 98/26/CE; b) modificare o negare l’esecutività degli ordini di trasferimento e del netting di cui agli della direttiva 98/26/CE, l’uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito di cui all’ di tale direttiva o la protezione dei titoli dati in garanzia di cui all’ di tale direttiva.
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