Art. 18

Informazioni relative al controllo dell’attuazione

In vigore dal 16 dic 2020
Informazioni relative al controllo dell’attuazione 1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall’AEA: a) istituiscono, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo umano nonché relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano conformemente all’; tale disposizione non si applica all’acqua in bottiglia o contenitori; b) istituiscono, entro il 12 luglio 2027, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione effettuata conformemente all’ e istituiscono, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici effettuata in conformità dell’, compresi gli elementi seguenti: i) informazioni sui bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera a); ii) i risultati del monitoraggio condotto a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera b); e iii) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’, paragrafo 4 e dell’, paragrafi 2 e 3, comprese le informazioni sul tipo di misure adottate, e sui progressi compiuti, a norma dell’, paragrafo 3, lettera f); c) in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio e rilevati conformemente agli nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell’; d) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all’acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattasi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell’; e e) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni su tutte le deroghe concesse a norma dell’, paragrafo 1, comprese le informazioni previste all’, paragrafo 2. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell’, punto 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al primo comma. 2.   Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l’AEA e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1. 3.   L’AEA pubblica e aggiorna un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione. Il quadro generale a livello di Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d’insieme a livello di Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d’insieme a livello di Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. 5.   Gli Stati membri possono derogare al presente articolo sulla base di uno dei motivi di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2020:2184:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo