Art. 20

Revisione e modifica degli allegati

In vigore dal 16 dic 2020
Revisione e modifica degli allegati 1.   Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione gli allegati I e II alla luce del progresso scientifico e tecnico nonché dell’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio degli Stati membri contenuto nelle serie di dati stabilite in conformità dell’ e, se del caso, presenta proposte legislative modificative ai sensi della presente direttiva. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, per modificare l’allegato III, ove necessario, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il valore di parametro del bisfenolo-A nell’allegato I, parte B, nella misura necessaria per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico, essenzialmente sulla base dell’attuale riesame effettuato dall’EFSA.
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