Art. 19
Valutazione
In vigore dal 16 dic 2020
Valutazione
1. La Commissione, entro il 12 gennaio 2035, effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l’altro, sugli elementi seguenti:
a)
l’esperienza acquisita con l’attuazione della presente direttiva;
b)
le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell’, paragrafo 1, e i quadri d’insieme a livello dell’Unione elaborati dall’AEA, in conformità dell’, paragrafo 3;
c)
i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;
d)
le raccomandazioni dell’OMS, ove disponibili.
2. Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione agli aspetti seguenti:
a)
l’approccio basato sul rischio di cui all’;
b)
le disposizioni relative all’accesso all’acqua destinata al consumo umano di cui all’;
c)
le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all’ e all’allegato IV.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 12 gennaio 2029 e successivamente, se del caso, una relazione sulle potenziali minacce per le fonti di acque destinate al consumo umano dovute a microplastiche, prodotti farmaceutici e, se necessario, altri inquinanti che destino nuova preoccupazione, nonché sui relativi potenziali rischi per la salute.
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