Art. 16

Accesso all’acqua destinata al consumo umano

In vigore dal 16 dic 2020
Accesso all’acqua destinata al consumo umano 1.   Fatto salvo l’ della direttiva 2000/60/CE e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli Stati membri, tenendo conto al contempo delle prospettive e circostanze locali, regionali e culturali in materia di distribuzione dell’acqua, adottano le misure necessarie per migliorare o mantenere l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare dei gruppi vulnerabili o emarginati, quali definiti dagli Stati membri. A tal fine gli Stati membri: a) individuano le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati e i motivi di tale mancanza di accesso; b) valutano le possibilità di migliorare l’accesso di dette persone; c) informano tali persone sulle possibilità dell’allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all’acqua destinata al consumo umano; d) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate per garantire l’accesso all’acqua destinata al consumo umano dei gruppi vulnerabili o emarginati. 2.   Per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano, gli Stati membri provvedono a creare dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente fattibile, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia. Gli Stati membri possono inoltre adottare le seguenti misure per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano: a) sensibilizzare riguardo ai dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici; b) avviare campagne di informazione ai cittadini circa la qualità di tale acqua; c) incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici; d) incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua a titolo gratuito, o a prezzi modici, per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza necessaria, secondo le definizioni degli Stati membri, sia fornita alle autorità competenti per attuare le misure di cui al presente articolo.
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