Art. 7
Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio
In vigore dal 16 dic 2020
Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio
1. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, come specificato all’.
L’approccio basato sul rischio comporta i seguenti elementi:
a)
una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, in conformità dell’;
b)
una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione, effettuata dai fornitori di acqua in conformità dell’; e
c)
una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, in conformità dell’.
2. Gli Stati membri possono adeguare l’attuazione dell’approccio basato sul rischio, senza compromettere l’obiettivo della presente direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano e la salute dei consumatori, quando sussistono vincoli particolari dovuti a circostanze geografiche quali la grande distanza o la limitata accessibilità della zona di approvvigionamento idrico.
3. Gli Stati membri provvedono affinché vi sia una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi, secondo le definizioni degli Stati membri, per quanto concerne l’attuazione dell’approccio basato sul rischio. Tale ripartizione delle responsabilità è adattata al loro quadro istituzionale e giuridico.
4. La valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano è effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, tenendo conto dei requisiti di cui all’ della direttiva 2000/60/CE, e, se necessario, aggiornata.
5. La valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura è effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornate.
6. La prima valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici è effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
7. I termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 non impediscono agli Stati membri di garantire che delle misure siano adottate quanto prima possibile non appena i rischi siano stati individuati e valutati.
Storico versioni
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