Art. 17

Informazioni al pubblico

In vigore dal 16 dic 2020
Informazioni al pubblico 1.   Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate sulle acque destinate al consumo umano siano disponibili conformemente all’allegato IV, rispettando nel contempo le norme applicabili in materia di protezione dei dati. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti riforniti con acqua destinata al consumo umano ricevano le seguenti informazioni periodicamente e almeno una volta all’anno, senza doverne fare richiesta, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile, per esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti: a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori; b) il prezzo dell’acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo; c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua; d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un nucleo familiare, se applicabile, conformemente alla lettera c); e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all’allegato IV. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.
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