Art. 15

Deroghe

In vigore dal 16 dic 2020
Deroghe 1.   In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere deroghe ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, o a quelli stabiliti in conformità dell’, paragrafo 3, fino a un valore massimo che essi stessi possono fissare, a condizione che tali deroghe non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. Tali deroghe si limitano a quanto segue: a) un nuovo bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano; b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nel bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano o parametri recentemente ricercati o individuati; o c) una situazione imprevista ed eccezionale in un bacino idrografico esistente per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro. Le deroghe di cui al primo comma sono limitate il più possibile nel tempo e non superano una durata di tre anni. Verso la fine del periodo della deroga, gli Stati membri effettuano un’analisi per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti. In casi eccezionali, uno Stato membro può concedere una seconda deroga per quanto riguarda il primo comma, lettere a) e b). Qualora uno Stato membro intenda concedere una seconda deroga, esso comunica alla Commissione i risultati del riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Tale seconda deroga non ha una durata superiore a tre anni. 2.   Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 specificano quanto segue: a) i motivi della deroga; b) il parametro interessato, i risultati del precedente monitoraggio pertinente e il valore di parametro massimo ammissibile per la deroga; c) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessate; d) un opportuno programma di monitoraggio, che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei monitoraggi; e) una sintesi del piano relativo al necessario provvedimento correttivo, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame; e f) la durata della deroga. 3.   Se le autorità competenti ritengono che l’inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se il provvedimento correttivo adottato a norma dell’, paragrafo 2, è sufficiente a risolvere il problema entro 30 giorni, non è necessario precisare nella deroga le informazioni fornite al paragrafo 2 del presente articolo. In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano nella deroga solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema. 4.   Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per una determinata fornitura di acqua si è verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti. 5.   Lo Stato membro che ha concesso una deroga di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Gli obblighi di cui al primo comma non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente. 6.   Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori.
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