Art. 14

Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso

In vigore dal 16 dic 2020
Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso 1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell’ sia esaminata immediatamente per individuarne la causa. 2.   Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’, e fatto salvo l’, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità delle acque, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana. In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte D, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all’, paragrafo 3. 3.   Indipendentemente dal fatto che si verifichi una mancata conformità rispetto ai valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l’uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana. Gli Stati membri considerano una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro. 4.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l’inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le misure seguenti: a) informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, o limitazioni dell’uso o altri provvedimenti; b) forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell’acqua, tenendo conto in particolare dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all’acqua; e c) una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio. 5.   Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un’interruzione dell’approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano. 6.   In caso di inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell’allegato I, parte C, gli Stati membri esaminano se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana. Essi prendono provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.
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