Art. 3

Esenzioni

In vigore dal 16 dic 2020
Esenzioni 1.   La presente direttiva non si applica: a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE; o b) alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE. 2.   Le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l’acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua sono soggette esclusivamente agli articoli da 1 a 6 e gli della presente direttiva e ai pertinenti allegati. 3.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dalla presente direttiva: a) per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati; b) per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica. 4.   Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata sia informata del ricorso a tali esenzioni e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati. 5.   Gli Stati membri possono esentare gli operatori del settore alimentare dalla presente direttiva, per quanto riguarda l’acqua utilizzata ai fini specifici dell’impresa alimentare, se le autorità nazionali competenti hanno accertato che la qualità di quell’acqua non può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari finali e a condizione che la fornitura di acqua di tali operatori del settore alimentare sia conforme ai pertinenti obblighi, in particolare nell’ambito delle procedure in materia di principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e ai provvedimenti correttivi di cui alla pertinente legislazione alimentare dell’Unione. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di acque destinate al consumo umano fornite in bottiglie o contenitori rispettino gli articoli da 1 a 5 e all’allegato I, parti A e B. I requisiti minimi di cui all’allegato I, parte A, non si applicano tuttavia all’acqua di sorgente di cui alla direttiva 2009/54/CE. 6.   I fornitori di acqua che forniscono, in media, meno di 10 m3 di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica sono soggetti soltanto agli articoli da 1 a 6 e agli della presente direttiva, nonché ai pertinenti allegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2020:2184:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo