Art. 8
Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano
In vigore dal 16 dic 2020
Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano
1. Fatti salvi gli articoli da 4 a 8 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano.
2. Gli Stati membri assicurano che la valutazione del rischio includa i seguenti elementi:
a)
una caratterizzazione dei bacini idrografici per i punti di estrazione, che includa:
i)
una specificazione e mappatura dei bacini idrografici per i punti di estrazione;
ii)
una mappatura delle zone di salvaguardia laddove tali zone siano state definite a norma dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
iii)
le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai bacini idrografici; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai fornitori di acqua;
iv)
una descrizione dell’uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento nei bacini idrografici per i punti di estrazione;
b)
l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nei bacini idrografici per i punti di estrazione e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità delle acque destinate al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualità dell’acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana.
c)
un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o entrambe per i punti di estrazione o nelle acque non trattate di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
i)
parametri di cui all’allegato I, parti A e B, o fissati conformemente all’, paragrafo 3, della presente direttiva;
ii)
inquinanti delle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all’allegato II di tale direttiva;
iii)
sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29);
iv)
inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2000/60/CE;
v)
altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dagli Stati membri sulla base dell’esame delle informazioni raccolte a norma lettera b) del presente comma;
vi)
sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano;
vii)
sostanze e composti inseriti nell’elenco di controllo stabilito a norma dell’, paragrafo 8, della presente direttiva.
Ai fini della lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare le informazioni raccolte conformemente agli articoli da 5 a 7 della direttiva 2000/60/CE.
Ai fini della lettera b) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare l’esame dell’impatto delle attività umane svolto a norma dell’ della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell’allegato II, punti 1.4, 1.5, e da 2.3 a 2.5, di detta direttiva.
Gli Stati membri scelgono dalla lettera c), punto i) alla lettera c), punto vii), del primo comma i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli e degli eventi pericolosi individuati in base alla lettera b) del primo comma, o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 3.
Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al primo comma, lettera c), teso altresì ad individuare nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano, gli Stati membri possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli della direttiva 2000/60/CE o ad altra legislazione dell’Unione pertinente per i bacini idrografici per i punti di estrazione.
3. I fornitori di acqua che effettuano il monitoraggio nei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze, e delle quantità e delle concentrazioni insolite, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.
4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le opportune misure di gestione del rischio seguenti intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle misure di prevenzione:
a)
definizione e attuazione di misure di prevenzione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione sono incluse nei programmi di misure di cui all’, di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di prevenzione in conformità della direttiva 2000/60/CE;
b)
definizione e attuazione di misure di attenuazione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui all’ di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di attenuazione in conformità della direttiva 2000/60/CE;
c)
garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, dei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato conformemente agli della direttiva 2000/60/CE. Se del caso, tale monitoraggio è incluso nei programmi di monitoraggio di cui all’ di tale direttiva;
d)
valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e qualsiasi altra zona pertinente.
Gli Stati membri provvedono affinché l’efficacia delle misure di cui al presente paragrafo sia riesaminata a intervalli adeguati.
5. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua e le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. In particolare, i fornitori di acqua interessati hanno accesso ai risultati del monitoraggio ottenuti a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c).
Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono:
a)
imporre ai fornitori di acqua di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti di alcuni parametri;
b)
consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri che il fornitore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell’, paragrafo 2, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:
i)
non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell’allegato II, parte B, punto 1, e
ii)
nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate all’uso umano.
6. Laddove un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza di un parametro del monitoraggio o a rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), gli Stati membri garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione, in conformità dell’, paragrafo 4.
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