Art. 9

Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura

In vigore dal 16 dic 2020
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di acqua effettui una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione del rischio del sistema di fornitura: a) tenga conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione effettuata conformemente all’; b) includa una descrizione del sistema di fornitura dal punto di estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto di erogazione; e c) individui i pericoli e gli eventi pericolosi nel sistema di fornitura e includa una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l’uso delle acque destinate al consumo umano, tenendo conto dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite e condutture con perdite. 3.   Sulla base dei risultati della valutazione del rischio condotta conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure di gestione del rischio seguenti: a) definizione e attuazione delle misure di controllo per la prevenzione e l’attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano; b) definizione e attuazione delle misure di controllo nel sistema di fornitura, oltre alle misure previste o adottate conformemente all’, paragrafo 4, della presente direttiva o all’, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE per l’attenuazione dei rischi provenienti dai bacini idrografici per i punti di estrazione che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano; c) attuazione di un programma di monitoraggio operativo specifico alla fornitura conformemente all’; d) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garanzia che sia verificata l’efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da prodotti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello più basso possibile e che le sostanze restanti nell’acqua non compromettano l’espletamento degli obblighi generali di cui all’; e) una verifica della conformità rispetto agli dei materiali, dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante a contatto con le acque destinate al consumo umano che sono utilizzati nel sistema di fornitura. 4.   Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri: a) consentono la possibilità di ridurre la frequenza di monitoraggio di un parametro o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio, eccetto per i parametri fondamentali di cui all’allegato II, parte B, punto 1, qualora l’autorità competente abbia accertato che ciò non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano: i) sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’, paragrafi 1 e 2; ii) quando un parametro può solo derivare dall’uso di una determinata tecnica di trattamento o di un determinato metodo di disinfezione che non siano utilizzati dal fornitore di acqua; ovvero iii) sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C; b) garantiscono che l’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio nelle acque destinate al consumo umano a norma dell’ sia ampliato o che la frequenza del controllo sia aumentata: i) sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’, paragrafi 1 e 2; oppure ii) sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C; 5.   La valutazione del rischio del sistema di fornitura riguarda i parametri di cui all’allegato I, parti A, B e C, i parametri fissati ai sensi dell’, paragrafo 3, nonché le sostanze o i composti inseriti nell’elenco di controllo stabilito ai sensi dell’, paragrafo 8. 6.   Gli Stati membri possono esentare dal obbligo di effettuare la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura i fornitori di acqua che forniscono, in media, tra 10 e 100 m3 di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, a condizione che l’autorità competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualità delle acque destinate al consumo umano. Nel caso di tale esenzione, i fornitori di acqua esentati effettuano un controllo periodico in conformità dell’.
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