Art. 10

Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici

In vigore dal 16 dic 2020
Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici. Tale valutazione del rischio comprendente gli elementi seguenti: a) un’analisi generale dei rischi potenziali associati ai sistemi di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se tali rischi potenziali pregiudicano la qualità dell’acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti comunemente utilizzati per le acque destinate al consumo umano; tale analisi generale non comporta un’analisi dei singoli beni immobili; e b) il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, nei locali in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell’acqua e la salute umana durante l’analisi generale effettuata in conformità della lettera a). Per quanto concerne la Legionella o il piombo, gli Stati membri possono decidere di incentrare il controllo di cui alla lettera b) del primo comma sui locali prioritari. 2.   Gli Stati membri che concludono, sulla base dell’analisi generale effettuata a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a), che esiste un rischio per la salute umana derivante dai sistemi di distribuzione domestici o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell’allegato I, parte D, non sono rispettati, provvedono affinché siano prese misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte D. Per quanto concerne la Legionella, tali misure sono indirizzate quantomeno ai locali prioritari. 3.   Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica in tutti i sistemi di distribuzione domestici, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti: a) incoraggiare i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio del sistema di distribuzione domestico; b) informare i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o ridurre il rischio di non conformità alle norme di qualità delle acque destinate al consumo umano a causa del sistema di distribuzione domestico; c) avvisare debitamente i consumatori circa le condizioni di consumo e di uso dell’acqua destinata al consumo umano e le eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti; d) promuovere corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione domestici e dell’installazione di prodotti e materiali da costruzione che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano; e) per quanto concerne la Legionella, assicurare che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione — proporzionate al rischio — per prevenire e contrastare l’insorgere di eventuali epidemie; e f) per quanto concerne il piombo, se economicamente e tecnicamente fattibile, attuare misure tese a sostituire le componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici esistenti.
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