Art. 57

Modifiche della direttiva 73/239/CEE

In vigore dal 16 nov 2005
Modifiche della direttiva 73/239/CEE La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue. 1) All'articolo 12 bis, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia: a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro. 2.   L'autorità competente di uno Stato membro interessato, preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese d'investimento, è consultata in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia: a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.» 2) All', paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (*1) , ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (*2), per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessate. (*1)   GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1." (*2)   GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).» " 3) All', i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche e la riserva di compensazione di cui all'articolo 15 bis della presente direttiva mediante attivi congrui a norma dell' della direttiva 88/357/CEE. Per i rischi situati all'interno della Comunità, tali attivi devono essere situati all'interno della Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Lo Stato membro d'origine, tuttavia, può consentire che le norme sulla localizzazione degli attivi siano rese più flessibili. 3.   Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore che sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE. Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di tali crediti.» 4) L', paragrafo 2, è modificato come segue: a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) riserve (legali e libere) che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;» b) al quarto comma, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal seguente testo: «Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito dei seguenti elementi: a) partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in: — imprese di assicurazione ai sensi dell' della presente direttiva, dell' della direttiva 2002/83/CE o dell', lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, — imprese di riassicurazione ai sensi dell' della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell', lettera l), della direttiva 98/78/CE, — società di partecipazione assicurativa ai sensi dell', lettera i), della direttiva 98/78/CE, — enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell', paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, — imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio e dell', paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio.» 5) L'articolo 16 bis è modificato come segue: a) al paragrafo 3, il settimo comma è sostituito dal seguente: «L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all' della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.»; b) al paragrafo 4, il settimo comma è sostituito dal seguente: «L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all' della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.» 6) È inserito il seguente articolo 17 ter: «Articolo 17 ter 1.   Ogni Stato membro dispone che un'impresa di assicurazione la cui sede è situata sul suo territorio e che svolge attività di riassicurazione costituisca, rispetto a tutte le proprie attività, un fondo minimo di garanzia conformemente all' della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del suo premio totale; b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50 000 000 di EUR; c) le riserve tecniche relative alle sue accettazioni in riassicurazione superano il 10 % delle sue riserve tecniche totali. 2.   Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, con riguardo alle accettazioni in riassicurazione, l' della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1. In tal caso, lo Stato membro interessato dispone che tutti gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche corrispondenti alle proprie accettazioni in riassicurazione siano del tutto sicuri, vengano gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta delle imprese di assicurazione, senza nessuna possibilità di trasferimenti. In questo caso e soltanto per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli della direttiva 92/49/CEE (*3) e all'allegato I della direttiva 88/357/CEE. Ogni Stato membro garantisce che le rispettive autorità competenti verifichino la separazione prevista dal secondo comma. 3.   Qualora la Commissione decida, conformemente all', lettera c), della direttiva 2005/68/CE di aumentare gli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto previsto dagli , paragrafi 3 e 4, della direttiva suddetta, ogni Stato membro applica alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni degli articoli da 35 a 39 di detta direttiva per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione. (*3)  Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.» " 7) All'articolo 20 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 16 bis, qualora: a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche importanti rispetto all'ultimo esercizio; b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.»
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