Art. 37

Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione non vita

In vigore dal 16 nov 2005
Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione non vita 1.   Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese di riassicurazione pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali. 2.   Fatto salvo l', l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3.   L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti. I premi o contributi per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE sono aumentati del 50 %. I premi o contributi per i rami diversi da 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE possono essere aumentati fino al 50 %, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva. I premi o contributi, compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi, dovuti per le attività riassicurative nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati. Dall'importo ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 18 % e del 16 % e si sommano gli importi. L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa di riassicurazione, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della retrocessione, e l'ammontare lordo dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su domanda, corredata di adeguate prove, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di tale autorità, gli importi recuperabili da società veicolo di cui all' possono parimenti essere dedotti a titolo di retrocessione. Con l'approvazione delle autorità competenti, si possono applicare metodi statistici per stimare i premi o contributi. 4.   Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo indicato di seguito, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, l'ammontare dei sinistri, delle riserve e dei recuperi incrementato del 50 %. I sinistri, le riserve e i recuperi per rami diversi dai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE possono essere aumentati fino al 50 %, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva. Gli importi dei sinistri pagati nei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati, senza detrarre i sinistri a carico dei retrocessionari. Al risultato ottenuto si aggiunge l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare, costituite alla fine dell'ultimo esercizio. Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1. Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare, costituite all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di sette anni, si deduce l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto è suddivisa in due quote, la prima fino a 35 000 000 di EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 26 % e del 23 % e si sommano gli importi. Il risultato è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della retrocessione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su domanda, corredata di adeguate prove, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di tale autorità, gli importi recuperabili da società veicolo di cui all' possono parimenti essere dedotti a titolo di retrocessione. Con l'approvazione delle autorità competenti, si possono applicare metodi statistici per assegnare i sinistri, le riserve e i recuperi. 5.   Se il margine di solvibilità richiesto, calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra le riserve tecniche per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'ultimo esercizio finanziario e le riserve tecniche per sinistri ancora da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della retrocessione, ma il rapporto non può essere mai superiore a uno. 6.   Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, quinto comma, e al paragrafo 4, settimo comma, sono ridotte ad un terzo in caso di riassicurazione di un'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se: a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni; b) è costituita una riserva di senescenza; c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato; d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno d'assicurazione; e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.
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