Art. 36
Elementi costitutivi
In vigore dal 16 nov 2005
Elementi costitutivi
1. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa di riassicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:
a)
il capitale sociale versato ovvero, nel caso di mutue riassicuratrici, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:
i)
l'atto costitutivo e lo statuto dispongono che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;
ii)
l'atto costitutivo e lo statuto dispongono che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;
iii)
le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);
b)
le riserve legali e libere che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;
c)
gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare.
2. Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di riassicurazione.
Per le imprese di riassicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche dei rami non vita per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, oppure effettuano deduzioni dagli stessi per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall', punto 1), lettera g), della direttiva 91/674/CEE, il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o delle deduzioni, quali risultano dall'allegato ai bilanci, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o le deduzioni. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, a eccezione dei rischi dei rami 1 e 2 del punto A di quell'allegato. Per i rami diversi da 1 e 2 del punto A di detto allegato, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.
Oltre alle deduzioni di cui al primo e secondo comma il margine di solvibilità disponibile è diminuito delle seguenti voci:
a)
partecipazioni dell'impresa di riassicurazione nei seguenti soggetti:
i)
imprese di assicurazione ai sensi dell' della direttiva 73/239/CEE, dell' della direttiva 2002/83/CE o dell', lettera b), della direttiva 98/78/CE;
ii)
imprese di riassicurazione ai sensi dell' della presente direttiva ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell', lettera l), della direttiva 98/78/CE;
iii)
società di partecipazione assicurativa ai sensi dell', lettera i), della direttiva 98/78/CE;
iv)
enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell', paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE;
v)
imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE (22) e dell', paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE (23);
b)
ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di riassicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione:
i)
gli strumenti di cui al paragrafo 4;
ii)
gli strumenti di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE;
iii)
i crediti subordinati e gli strumenti di cui all' e all', paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.
In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b).
In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di riassicurazione in enti creditizi, imprese d'investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di riassicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
Gli Stati membri possono prevedere che per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di riassicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese d'investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.
Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell', lettera f), della direttiva 98/78/CE.
3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:
a)
le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di riassicurazione, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.
Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:
i)
computo dei soli fondi effettivamente versati;
ii)
per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di riassicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi, a condizione che la richiesta sia presentata dall'impresa di riassicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;
iii)
rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di riassicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di riassicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;
iv)
esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'impresa di riassicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
v)
possibilità di modificare il contratto di prestito solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;
b)
i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
i)
non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;
ii)
il contratto di emissione deve dare all'impresa di riassicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;
iii)
i crediti del mutuante verso l'impresa di riassicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
iv)
i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di riassicurazione di proseguire le sue attività;
v)
computo dei soli importi effettivamente versati.
4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:
a)
la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale, appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;
b)
i crediti che le società mutue e le società a forma mutualistica a contributo variabile per i rami non vita vantano verso i soci a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati, entro un limite del 50 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono orientamenti che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere accettati i richiami di contributi;
c)
le plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.
5. Inoltre, con riguardo alle attività riassicurative del ramo vita, su domanda debitamente documentata dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:
a)
sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore può essere al massimo pari a 6; l'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all', punto 1), della direttiva 2002/83/CE.
Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto:
i)
se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della rilevazione di detti utili nel futuro; e
ii)
nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui al paragrafo 4, lettera c), non sia già stata rilevata;
b)
in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata e una riserva matematica zillmerata a un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione della riassicurazione vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.
6. Le modifiche ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile, sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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