Art. 6
Condizioni
In vigore dal 16 nov 2005
Condizioni
Lo Stato membro d'origine esige che le imprese di riassicurazione richiedenti l'autorizzazione:
a)
limitino il loro oggetto sociale alle attività di riassicurazione e operazioni connesse. Rientrano in questo requisito la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell', punto 8), della direttiva 2002/87/CE;
b)
presentino un programma d'attività a norma dell';
c)
dispongano del fondo minimo di garanzia di cui all', paragrafo 2;
d)
siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità, qualificazione o esperienza professionale.
Storico versioni
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