Art. 6 · Condizioni

Art. 6

Condizioni

In vigore dal 16 nov 2005
Condizioni Lo Stato membro d'origine esige che le imprese di riassicurazione richiedenti l'autorizzazione: a) limitino il loro oggetto sociale alle attività di riassicurazione e operazioni connesse. Rientrano in questo requisito la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell', punto 8), della direttiva 2002/87/CE; b) presentino un programma d'attività a norma dell'; c) dispongano del fondo minimo di garanzia di cui all', paragrafo 2; d) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità, qualificazione o esperienza professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:68:oj#art-6