Art. 40

Ammontare del fondo di garanzia

In vigore dal 16 nov 2005
Ammontare del fondo di garanzia 1.   Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui agli costituisce il fondo di garanzia. Esso consta degli elementi di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, all', paragrafo 4, lettera c). 2.   Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 000 000 di EUR. Ogni Stato membro può disporre che il fondo minimo di garanzia per le imprese di riassicurazione captive non sia inferiore a 1 000 000 di EUR.
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