Art. 41
Riesame dell'importo del fondo di garanzia
In vigore dal 16 nov 2005
Riesame dell'importo del fondo di garanzia
1. Gli importi in euro stabiliti all', paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, la prima volta il 10 dicembre 2007, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri, pubblicato da Eurostat.
Gli importi sono adeguati automaticamente maggiorando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo a un multiplo di 100 000 EUR.
Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.
2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.
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