Art. 43

Piano di risanamento finanziario

In vigore dal 16 nov 2005
Piano di risanamento finanziario 1.   Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano chiedere alle imprese di riassicurazione di presentare un piano di risanamento finanziario, qualora ritengano che siano a rischio i loro impegni derivanti dai contratti di riassicurazione. 2.   Il piano deve come minimo contenere indicazioni particolareggiate o giustificazioni, relativamente ai tre esercizi successivi, riguardanti: a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa sia per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva; c) la situazione probabile di tesoreria; d) le previsioni dei mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto; e) la politica generale in materia di retrocessione. 3.   Ove la posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione si deteriori e siano a rischio i suoi obblighi contrattuali, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano fare obbligo alle imprese di riassicurazione di costituire un margine di solvibilità più elevato, in modo che l'impresa di riassicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile, specie se il valore di mercato di questi elementi ha subito modifiche sensibili rispetto alla fine dell'ultimo esercizio. 5.   Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla retrocessione, del margine di solvibilità di cui agli qualora: a) il contenuto o la qualità dei contratti di retrocessione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio; b) i contratti di retrocessione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato. 6.   Le autorità competenti, ove abbiano chiesto un piano di risanamento finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si astengono dal rilasciare un attestato conformemente all', fintanto che ritengano che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio ai sensi del suddetto paragrafo 1.
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