Art. 45
Riassicurazione finite
In vigore dal 16 nov 2005
Riassicurazione finite
1. Lo Stato membro d'origine può stabilire disposizioni specifiche per l'esercizio delle attività di riassicurazione finite, concernenti:
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le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati,
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le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi,
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i requisiti in materia di resoconto contabile e informazioni statistiche e prudenziali,
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la costituzione di riserve tecniche, al fine di garantirne l'adeguatezza, l'affidabilità e l'obiettività,
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gli investimenti di attivi a garanzia delle riserve tecniche, in modo da tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo e della durata dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti,
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regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e il fondo minimo di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.
2. Ai fini della trasparenza, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tutte le misure adottate nell’ambito del diritto nazionale ai fini del paragrafo 1
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