Art. 46
Società veicolo
In vigore dal 16 nov 2005
Società veicolo
1. Lo Stato membro, che decide di consentire lo stabilimento sul suo territorio di società veicolo ai sensi della presente direttiva, esige preventivamente un'autorizzazione ufficiale.
2. Lo Stato membro in cui è stabilita la società veicolo fissa le condizioni in base alle quali vengono esercitate le attività di tale impresa. In particolare, lo Stato membro stabilisce regole concernenti:
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la portata dell'autorizzazione,
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le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati,
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i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione professionale dei gestori della società veicolo,
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i requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo,
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le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi,
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i requisiti in materia di resoconto contabile e di informazioni prudenziali e statistiche,
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i requisiti di solvibilità delle società veicolo.
3. Ai fini della trasparenza, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tutte le misure adottate nell'ambito del diritto nazionale ai fini del paragrafo 2.
Storico versioni
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