Art. 34

Attivi a garanzia delle riserve tecniche

In vigore dal 16 nov 2005
Attivi a garanzia delle riserve tecniche 1.   Lo Stato membro d'origine impone ad ogni impresa di riassicurazione di investire gli attivi a garanzia delle riserve tecniche e della riserva di compensazione di cui all' conformemente alle seguenti disposizioni: a) gli attivi tengono conto del tipo di operazioni effettuate da un'impresa di riassicurazione, in particolare della natura, dell'importo e della durata dei previsti pagamenti dei sinistri, in modo da garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, la qualità, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti; b) l'impresa di riassicurazione provvede ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi in modo da poter reagire con adeguatezza ad un contesto economico variabile, in particolare alle tendenze dei mercati finanziari e dei mercati immobiliari o a eventi catastrofici di grande impatto. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto; c) gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono tenuti in ogni caso a livelli prudenziali; d) gli investimenti in strumenti derivati sono possibili nella misura in cui contribuiscono a una riduzione dei rischi di investimento o agevolano un'efficace gestione del portafoglio. Essi sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti, e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente deve anche evitare un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni derivate; e) gli attivi sono adeguatamente diversificati, in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa a un'eccessiva concentrazione di rischi. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alla lettera e) agli investimenti in titoli di Stato. 2.   Gli Stati membri non impongono alle imprese di riassicurazione situate sul loro territorio di investire in particolari categorie di attivi. 3.   Gli Stati membri non subordinano le decisioni di investimento di un'impresa di riassicurazione situata sul loro territorio ovvero del suo gestore d'investimenti ad alcun tipo di approvazione preventiva o notifica sistematica. 4.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro d'origine può, per ogni impresa di riassicurazíone la cui sede sia situata sul suo territorio, stabilire le seguenti regole quantitative, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale: a) gli investimenti delle riserve tecniche lorde in valute diverse da quelle in cui sono costituite le riserve tecniche stesse, vanno limitati al 30 %; b) gli investimenti delle riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato vanno limitati al 30 %; c) lo Stato membro d'origine può imporre ad ogni impresa di riassicurazione di investire non oltre il 5 % delle sue riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali della stessa impresa e non oltre il 10 % dell'importo totale delle sue riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di imprese appartenenti allo stesso gruppo. 5.   Inoltre, lo Stato membro d'origine fissa norme più dettagliate che stabiliscono le condizioni per l'impiego di crediti vantati verso una società veicolo quali attivi a garanzia delle riserve tecniche in conformità del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:68:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo