Art. 33
Riserve di compensazione
In vigore dal 16 nov 2005
Riserve di compensazione
1. Lo Stato membro d'origine prescrive alle imprese di riassicurazione, che riassicurino i rischi classificati nel ramo 14 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, la costituzione di una riserva di compensazione allo scopo di compensare un indice di sinistralità superiore alla media ovvero le perdite tecniche eventualmente accusate in quel ramo in ogni esercizio finanziario.
2. La riserva di compensazione per la riassicurazione del credito è calcolata in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine, in conformità di uno dei quattro metodi previsti al punto D dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, da considerarsi equivalenti.
3. Lo Stato membro d'origine può esonerare dall'obbligo di costituire riserve di compensazione per la riassicurazione del ramo credito le imprese di riassicurazione i cui premi o contributi esigibili per la riassicurazione di tale ramo siano inferiori al 4 % del totale dei premi o contributi esigibili e a 2 500 000 EUR.
4. Lo Stato membro d'origine può prescrivere alle imprese di riassicurazione la costituzione di riserve di compensazione per rischi diversi dalla riassicurazione del credito. Le riserve di compensazione sono calcolate in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine.
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