Art. 31
Obblighi dei revisori
In vigore dal 16 nov 2005
Obblighi dei revisori
1. Gli Stati membri dispongono quanto meno che qualsiasi persona abilitata a norma della direttiva 84/253/CEE (19), che esercita presso un'impresa di riassicurazione l'incarico di cui all' della direttiva 78/660/CEE (20), all' della direttiva 83/349/CEE o all' della direttiva 85/611/CEE (21), o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:
a)
costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione; o
b)
pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di riassicurazione; ovvero
c)
comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.
Questa stessa persona è altresì tenuta a segnalare fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami derivanti da un legame di controllo con l'impresa di riassicurazione presso la quale quella persona svolge l'incarico citato.
2. La comunicazione alle autorità competenti da parte delle persone abilitate a norma della direttiva 84/253/CEE dei fatti o decisioni pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.
Storico versioni
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