Art. 51

Informazioni degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 16 nov 2005
Informazioni degli Stati membri alla Commissione Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri: a) di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo; b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di riassicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia. Quando viene concessa l'autorizzazione di cui alla lettera a) a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.
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