Art. 51 · Informazioni degli Stati membri alla Commissione

Art. 51

Informazioni degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 16 nov 2005
Informazioni degli Stati membri alla Commissione Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri: a) di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo; b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di riassicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia. Quando viene concessa l'autorizzazione di cui alla lettera a) a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.
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