Art. 50
Accordi con paesi terzi
In vigore dal 16 nov 2005
Accordi con paesi terzi
1. La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su:
a)
imprese di riassicurazione aventi la sede in un paese terzo ed esercenti attività riassicurative nella Comunità;
b)
imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità ed esercenti attività riassicurative in un paese terzo.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano a garantire, in condizioni di equivalenza delle norme prudenziali, un accesso effettivo al mercato per le imprese di riassicurazione stabilite sul territorio di ciascuna delle parti e a provvedere al riconoscimento reciproco delle norme e prassi in materia di vigilanza sulla riassicurazione. Essi mirano inoltre a permettere:
a)
alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità e che esercitano la propria attività nel territorio di paesi terzi interessati;
b)
alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nel loro territorio e che esercitano la propria attività nella Comunità.
3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne consegue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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