Art. 50 · Accordi con paesi terzi

Art. 50

Accordi con paesi terzi

In vigore dal 16 nov 2005
Accordi con paesi terzi 1.   La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su: a) imprese di riassicurazione aventi la sede in un paese terzo ed esercenti attività riassicurative nella Comunità; b) imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità ed esercenti attività riassicurative in un paese terzo. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano a garantire, in condizioni di equivalenza delle norme prudenziali, un accesso effettivo al mercato per le imprese di riassicurazione stabilite sul territorio di ciascuna delle parti e a provvedere al riconoscimento reciproco delle norme e prassi in materia di vigilanza sulla riassicurazione. Essi mirano inoltre a permettere: a) alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità e che esercitano la propria attività nel territorio di paesi terzi interessati; b) alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nel loro territorio e che esercitano la propria attività nella Comunità. 3.   Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne consegue.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:68:oj#art-50