Art. 30

Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria

In vigore dal 16 nov 2005
Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria Fatti salvi gli , gli Stati membri possono, per legge, autorizzare la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili della normativa di vigilanza sugli enti creditizi, gli enti finanziari, i servizi di investimento e le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi. Tali comunicazioni possono tuttavia essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all' e all', paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all' non possano formare oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente articolo, salvo accordo esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni o delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.
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