Art. 24
Obblighi
In vigore dal 16 nov 2005
Obblighi
1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio.
In virtù di questo obbligo e fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare le singole imprese di riassicurazione.
2. Ciò nondimeno, nei casi concernenti un'impresa di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
Storico versioni
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