Art. 24

Obblighi

In vigore dal 16 nov 2005
Obblighi 1.   Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo e fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare le singole imprese di riassicurazione. 2.   Ciò nondimeno, nei casi concernenti un'impresa di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:68:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo