Art. 22
Comunicazioni dell'impresa di riassicurazione alle autorità competenti
In vigore dal 16 nov 2005
Comunicazioni dell'impresa di riassicurazione alle autorità competenti
Le imprese di riassicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui agli .
Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano per esempio dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci, ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.
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