Art. 20

Acquisizioni a opera di imprese finanziarie

In vigore dal 16 nov 2005
Acquisizioni a opera di imprese finanziarie Se l'acquirente delle partecipazioni di cui all' è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o un'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa nella quale l'acquirente intende acquisire una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'.
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