Art. 23

Partecipazione qualificante: poteri delle autorità competenti

In vigore dal 16 nov 2005
Partecipazione qualificante: poteri delle autorità competenti Gli Stati membri stabiliscono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all' possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell'impresa di riassicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, sanzioni nei confronti dei dirigenti o direttori o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi. Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva di cui all'. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.
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