Art. 26

Accordi di cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 16 nov 2005
Accordi di cooperazione con i paesi terzi Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o gli organismi di paesi terzi definiti all', paragrafi 1 e 2, solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste nella presente sezione. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità od organismi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.
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