Art. 56

Misure d'esecuzione

In vigore dal 16 nov 2005
Misure d'esecuzione Le seguenti misure di esecuzione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: a) estensione delle forme giuridiche di cui all'allegato I; b) precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità enumerati all', per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari; c) aumento fino al 50 % dei premi o contributi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto di cui all', paragrafi 3 e 4, nei rami diversi dai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti; d) modifica del fondo minimo di garanzia di cui all', paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari; e) precisazione delle definizioni di cui all' per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità.
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