Art. 12
In vigore dal 21 dic 1988
1. Previa consultazione del comitato di cui all', la Commissione incarica i comitati tecnici a cui partecipano gli Stati membri, di elaborare i documenti interpretativi di cui all', paragrafo 3.
2. I documenti interpretativi:
a) precisano i requisiti essenziali previsti all' e definiti nell'allegato I, armonizzando la terminologia ed i concetti tecnici di base e indicando le categorie o i livelli per ciascun requisito laddove ció sia necessario e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche lo consenta;
b) indicano metodi di correlazione tra detti livelli o categorie di requisiti e le specificazioni tecniche di cui all': metodi di calcolo e di determinazione, norme tecniche di concezione delle opere, ecc.;
c) costituiscono un riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il benestare tecnico europeo, nonché per l'accettazione di specificazioni tecniche nazionali ai sensi dell', paragrafo 3.
3. La Commissione pubblica i documenti interpretativi nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, previa consultazione del comitato di cui allarticolo 19.
CAPITOLO V
Attestato di conformità
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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