Art. 7

In vigore dal 21 dic 1988
1. Per garantire la qualità delle norme armonizzate per i prodotti, tali norme sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati loro conferiti dalla Commissione conformemente alla procedura prevista nella direttiva 83/189/CEE e previa consultazione del comitato di cui all' conformemente alle disposizioni generali relative alla cooperazione tra la Commissione e detti organismi firmata il 13 novembre 1984. 2. Le norme cosi` stabilite devono essere espresse nella misura del possibile in termini di requisiti di prestazione dei prodotti tenendo conto dei documenti interpretativi. Quando le norme sono state elaborate dagli organismi europei di normalizzazione la Commissione ne pubblica gli estratti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. CAPITOLO III Benestare tecnico europeo
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Art. 7 Direttiva (UE) 1989/106 — Testo vigente | Portale Normativo