Art. 3

In vigore dal 21 dic 1988
1. I requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto sonó enunciati in termini di obiettivi nell'allegato I. Questi requisiti possono essere applicabili tutti, alcuni o soltanto uno; essi devono essere soddisfatti per una durata di esercizio economicamente ragionevole. 2. Per tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di protezione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi di prestazione nei documenti di cui al paragrafo 3 e nelle specificazioni tecniche di cui all'. 3. I requisiti essenziali sono precisati in documenti (documenti interpretativi) destinati a stabilire i collegamenti necessari tra i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 e i mandati di normalizzazione, i mandati per orientamenti per il benestare tecnico europeo oppure il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli .
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