Art. 2

In vigore dal 21 dic 1988
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui all' destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all', se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti. 2. Qualora i prodotti siano oggetto di altre direttive comunitarie in relazione ad altri aspetti, il marchio CE di conformità, in seguito denominato «marchio CE», previsto all', paragrafo 2, indica in tali casi che i prodotti soddisfano anche i requisiti di queste altre direttive. 3. Qualora una direttiva futura riguardi soprattutto altri aspetti e solo in minor misura i requisiti essenziali definiti nella presente direttiva essa deve contenere disposizioni che assicurino che essa copre anche i requisiti previsti nella presente direttiva. 4. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere - nel rispetto del trattato - i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purché ciò non implichi una modifica dei prodotti, non prevista nella presente direttiva.
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