Art. 4

In vigore dal 21 dic 1988
1. Ai fini della presente direttiva per «specificazioni tecniche» si intendono le norme e i benestare tecnici. Ai fini della presente direttiva per «norme armonizzate» si intendono le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione, conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE, sulla base di un parere formulato dal comitato permanente della costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 novembre 1984. 2. Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all' e che recano il marchio CE. Il marchio CE attesta: a) che sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali norme nazionali: b) che sono conformi ad un benestare tecnico europeo rilasciato secondo la procedura di cui al capitolo III, oppure c) che sono conformi alle specificazioni tecniche di cui al paragrafo 3 nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate: un elenco di tali specificazioni nazionali è redatto secondo la procedura prevista all', paragrafo 2. 3. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione i testi delle rispettive specificazioni tecniche nazionali, che essi considerano conformi ai requisiti essenziali di cui all'. La Commissione trasmette immediatamente tali specificazioni tecniche nazionali agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, essa informa gli Stati membri delle specificazioni tecniche nazionali che si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'. Tale procedura è avviata e seguita dalla Commissione di concerto con il comitato di cui all'. Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali specificazioni tecniche. La Commissione li pubblica anche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 4. Qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le esistenti specificazioni tecniche che sono menzionate al paragrafo 2 o secondo cui, conformemente ai criteri enunciati all', paragrafo 4, il prodotto deve fare l'oggetto di una dichiarazione di conformità quale quella definita all'allegato III, punto 2 ii), seconda e terza possibilità, allora si applicano le decisioni corrispondenti prese in virtù dell', paragrafo 4 e dell'allegato IV e l'idoneità all'impiego di tale prodotto, ai sensi dell', paragrafo 1, è stabilita secondo la procedura fissata all'allegato III, punto 2 ii), seconda possibilità. 5. La Commissione, in consultazione con il comitato di cui all', elabora, gestisce e rivede periodicamente un elenco di prodotti che hanno implicazioni minori per la salute e la sicurezza e che possono essere immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione di conformità alle «regole dell'arte» rilasciata dal fabbricante. 6. II marchio CE significa che i prodotti soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 4. Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità assumere la responsabilita di apporre il marchio CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta suI prodorto, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Il modello del marchio CE e le condizioni per l'impiego sono indicati nell'allegato III. I prodotti di cui al paragrafo S non recano il marchio GE.
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