Art. 9
In vigore dal 21 dic 1988
1. Il benestare tecnico europeo per un prodotto si basa su esami, prove ed una valutazione sulla base dei documenti interpretativi di cui all', paragrafo 3, come pure sugli orientamenti previsti all' riguardo al prodotto o alla famiglia di prodotti cui appartiene.
2. Qualora non esistano o non siano ancora disponibili gli orientamenti previsti all' 1, puó essere rilasciato un benestare sulla base dei relativi requisiti essenziali e dei documenti interpretativi se la valutazione del prodotto è adottata da organismi competenti per il benestare tecnico i quali agiscono congiuntamente nell'ambito dell'organizzazione di cui all'allegato II. Qualora gli organismi riconosciuti siano di parere discorde, viene adito il comitato di cui all'.
3. Il benestare tecnico europeo per un prodotto è rilasciato in uno Stato membro, secondo la procedura di cui all'allegato II, a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.
Storico versioni
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